Lettori fissi

martedì 6 marzo 2012

giveaway e normative ministero sviluppo economico

COME MOLTE DI VOI SANNO(uso il maiuscolo per dividere da cio che scrivero dopo)PARECIPO A PARECCHI GIVEAWAY PREVALENEMENTE SU E TRAMITE FACEBOOK. DA IERI CIRCOLANO PARECCHIE VOCI SUL COME E PERCHè QUESTI GIVEAWAY SIANO CONTRARI A UNA LEGGE E A CHE COSA SI VA INCONTRO CONTRAVVENENDO ALLA STESSA. INUTILE DIRE CHE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI GIVE SONO STATI CHIUSI IN TEMPO RECORD. ALCUNE HANNO CMQ ESTRATTO  ANTICIPATAMENTE(E ONOSTAMENTA AGGIUNGO) ALTRE NO . SUL FORUM DI DIMMICOSACERCHI HO TROVATO QUESTA BENEDETTA LEGGE SPIEGATA IN MANEIRA ESAUSTIVA E CMPRENSIBILE PERCIO VE LA RIPORTO:
FONTE


Giveaway e normativa Ministero Sviluppo Economico







ho deciso di aprire una discussione che conterrà sicuramente tante novità ma anche tanti chiarimenti, visto la grande confusione ed allarmismo creati in questi giorni a seguito di alcune blogger che avrebbero ricevuto una sanzione dal Ministero dello Sviluppo Economico (anche se non ho trovato traccia in rete di questo).

Anzitutto andiamo per gradi.

Chi è il Ministero dello Sviluppo Economico?
Il Ministero dello Sviluppo Economico l'organo competente che segue e monitora le Manifestazioni a Premio.
Le manifestazioni a premio si dividono a loro volta in due "gruppi": operazioni a premio e concorsi a premio.

Le prime (operazioni a premio) sono quelle classiche raccolte punti o regali ottenuti a seguito di un acquisto.

I concorsi a premio sono invece delle manifestazioni che non necessitano di un acquisto da parte del consumatore (quindi possono essere con o senza obbligo di acquisto) che permettono al consumatore di ricevere un premio in base alla sorte, abilità, o altri criteri che di seguito vi spiegherò.

Vorrei approfondire il discorso "Concorsi a premio", ossia quello che sta generando panico fra molte blogger.

La legge (che è gestita dalla normativa dpr_430_2001 che potete visionare anche qui) dice:

Citazione:
Art.2 Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.
Non sono un avvocato, ma studio questa normativa da circa 2 anni ed ho chiesto consulenze a vari avvocati.

Cerchiamo di "tradurla" insieme.

Il punto a) dice che l'attribuzione dei premi dipende dalla sorte. E' chiaro quindi che un'estrazione Random rientri in questo caso portando il vostro Giveaway ad essere un vero e proprio concorso a premi.

Il punto b)
dice che l'attribuzione dei premi dipende da qualsiasi congegno che riesca ad "estrarre" uno o più vincitori del premio; anche in questo caso il classico sistema "Random.org" rientrerebbe in questo punto.

Il punto c) parla di abilità dei concorrenti ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; quindi non è il caso dei classici Giveaway.

Il punto d) infine parla di abilità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi. In questo ultimo punto, la condizione necessaria è che sia presente un'etrazione finale per i non vincitori.
Quindi anche qui non rientriamo nel caso dei classici Giveaway (dove solitamente il vincitore è uno solo).

Chiarito quali siano i punti che possono ( o meno) far rientrare un Giveaway in una manifestazione a premio, dovete sapere che nella normativa sono presenti anche delle Esclusioni; ossia dei casi particolari in cui una manifestazione NON è considerata concorso a premi.

Ecco la definizione delle esclusioni presenti nella normativa:

Citazione:
Art.6 Esclusioni
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza (1) ;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Nel punto a) si fa riferimento a concorso letterari, artistici o scientifici purchè il premio equivalga ad un "corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività".

Facciamo un esempio; se avessi un Blog che tratta Nail Art e promettessi alle mie lettrici di premiare la Nail Art più bella realizzata da queste con in palio dei prodotti tematici (quindi smalti, pennelli, decorazioni per unghie ecc...) questo Giveaway sarebbe escluso dall'obbligo di comunicazione al ministero in quanto il Giveaway equivarrebbe alla produzione di un'opera artistica ed i premi rappresenterebbero il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività

Tralasciano il punto b) che non ci riguarda (manifestazioni radiotelevisive) ed il punto c) (sconti di prezzo sui prodotti) passiamo agli ultimi due punti che sono di particolare interesse per chi organizza dei Giveaway.

Il punto d) dice che sono esclusi dalla normativa le manifestazioni i cui premi sia di "minimo valore" a condizione che il premio non sia legato ad alcun acquisto.

Essendo la normativa degli anni 40 (o 50, non ricordo esattamente), è stata emessa una esemplificazione che avrebbe dovuto avere lo scopo di chiarire il termine "minimo valore".
Nella normativa originaria si fa riferimento a piccoli gadgets come lapis, bandierine, calendari "ed oggetti simili".
Con l'esemplificazione (circolare n.88/E del 22 Luglio 1998 del Ministero delle Finanze che tuttavia non ho trovato da nessuna parte, neppure nel sito del ministero stesso) dovrebbe essere riportato questo:
Citazione:
Per quanto concerne poi il fatto se “Gli oggetti di minimo valore” costituiscano Montepremi la lett. d) dell’art. 6 del D.p.r. 430/2001 codifica quale ipotesi derogatoria dall’assoggettabilità delle manifestazioni a premio le iniziative “nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore” ed a condizione che il loro conferimento non dipenda dalla natura o dall’entità delle vendite a cui le offerte stesse sono collegate. Tuttavia, nel caso di conferimento di molteplici premi, ad es. 1000 premi del valore ciascuno di € 0,80, in questo caso sarà comunque indispensabile attenersi alla normativa del D.p.r. 430/2001 e effettuare pertanto la comunicazione al Ministero, fideiussione etc etc in quanto il Montepremi complessivo, nonostante il valore minimo di ciascun premio. Il Montepremi sarà infatti, comunque, quantificabile in una somma superiore agli € 2 di cui sopra (o,80 x 1000 premi = Montepremi € 800) e assogettato alla disciplina sui concorsi.
Dovrà intendersi come minimo valore per la legislazione in materia con espresso riferimento anche anche alla circolare n.88/E del 22 Luglio 1998 del Ministero delle Finanze intendendosi il bene avente un valore limitato a € 2.
Fonte.

Infine tengo a precisare che la normativa dice anche che:
Citazione:
La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata all'acquisto di determinati prodotti è, pertanto, un'attività promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento.
So di essermi allungata molto, ma questo è un argomento che va letterlamente preso alla lettera ed interpretato in ogni suo punto.

In sintesi, affinchè un Giveaway oggi debba essere "a norma di legge"
dovrebbe avere un premio con oggetto di minimo valore, oppure essere un'opera letteraria o artistica (come premi tematici) oppure non prevedere alcun tipo di estrazione.

Adesso vi parlo invece di quello che fa incavolare me.
Parliamo di sanzioni.
Le sanzioni fino al 2009 andavano dai 2000€ (circa) ad un massimo di 10000€ (circa).

Oggi sul sito del ministero si legge:
Citazione:
[art. 124 , comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L.05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall'art. 12 , comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77 ].
Sanzione che va da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.
Qualora l'operazione a premio venga continuata dall'impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di materiale dell'operazione a premio.
Come mai questo aumento sproporzionato delle sanzioni?
Il perchè lo trovate in un altro decreto:

Citazione:
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
(09G0047) (G. U. n. 97 del 28 aprile 2009 - Rettifica G.U. n. 102 del 5 maggio 2009)
(Omissis)
Capo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA Articolo 12. (Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
Evito di commentare questo, lasciando a voi le conclusioni.

Per chi non avesse ben capito la nuova normativa, questo significa che un'azienda organizza un concorso a premi non autorizzato e noi lo sponsorizziamo (per esempio per farsi votare) anche noi siamo sanzionabili nella stessa identica misura del promotore del concorso a premi.

Qual'è il problema? Il problema è che la sanzione è sproporzionata al "reato" (se mi mettessi a spacciare (reato penale a parte) rischierei una multa nettamente inferiore, così come riportato in questo articolo:
Citazione:
3. L’abnormità delle sanzioni. E’ del tutto evidente come le sanzioni previste per le manifestazioni a premio vietate (cioè sanzione da 50.000 a 500.000 euro) possono essere, nella normalità dei casi, del tutto sproporzionate rispetto alla gravità della irregolarità che sono destinate a punire. Anzi, la parola “sproporzionato” in questo caso non è neppure idonea a rendere l’idea di quanto queste sanzioni siano del tutto avulse, estranee, assurde, per punire eventuali irregolarità in una manifestazione a premi. Ad esempio, per meglio comprendere l’irragionevolezza delle sanzioni, se il titolare di un negozio di alimentari decidesse di promettere in premio ad estrazione un intero prosciutto fra tutti coloro che ne acquistano almeno un etto entro un determinato termine, e il titolare di questo negozio, magari ignorando la normativa sui concorsi a premio, non rispettasse le norme procedurali (es. oltre a non effettuare la comunicazione non chiedesse l’intervento del notaio o del funzionario della camera di commercio), la sanzione minima per lui sarebbe di 50.000 euro, “roba” da fargli chiudere bottega! Per cosa? Per una iniziativa pubblicitaria irregolare! Si pensi che per il commercio di stupefacenti (benché si tratti di ipotesi “penali” per le quali sono previste ovviamente anche pesanti pene detentive) le sanzioni pecuniarie vanno da 26.000 a 260.000 euro, cioè praticamente la metà di quelle previste per le manifestazioni a premio.
Mi pare ovvio che una persona non è in grado di sapere a priori se un concorso a premio è "regolare" o meno, in quanto la documentazione è in mano al promotore ed al ministero stesso.

Alla luce di tutta quanto esposto, quello che vi chiedo io è di fare una seria raccolta di firme affinchè questa legge venga modificata e resa idonea al presente (la legge è degli anni 40 e deve essere assolutamente rivista).

Qual'è la mia proposta?
Partendo dal presupposto che l'organizzazione di un concorso a premi può costare fino a 10000€ (lo so perchè mi sono informata anche io per organizzarne uno) mi pare ovvio che molte piccole aziende non sono in grado di permettersi questa spesa.

Quello che propongo io è:

* Aumentare il valore minimo del premio a 25/30€
* Fare in modo che vi siano un organo all'interno del ministero che intervenga anche in questi casi (ossia una manifestazione che non configuri in concorso a premi) nel caso in cui il premio non dovesse essere assegnato o ricevuto dal vincitore.

Basterebbe veramente poco per dare alle piccole aziende un "sollievo" cercando di emergere da questo periodo di crisi con piccole iniziative volte a soddisfare i propri consumatori senza incorrere nell'illegalità ma soprattutto senza il rischio di portarle in rovina.

Se organizzassimo una raccolta firma, quante di voi aderirebbero? Vi prendereste l'impegno di spargere la voce portando più blogger possibile ad aderire?

 
IO INIZIO A DIFFONDERE QUESTA PROPOSTA DI RACCOLTA FIRME ALLA QUALE SICURAMENTE ADERIRO  NEL CASO VENISSE ORGANIZZATA. QUANTI ALTRI SAREBBERO DISPOSTI A FARLO?


                   

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